Art. 20 Fusioni – Scissioni – Conferimenti d’Azienda

1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.

2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno. Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico e di Divisione Calcio Femminile, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno. Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.

4. II Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti o, in caso di società partecipanti a Campionati Nazionali Femminili, della Divisione Calcio Femminile. Nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile, il Presidente Federale acquisisce, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti.

La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.

5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima. In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa. In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.

6. In ambito dilettantistico e di calcio professionistico femminile, al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. Analoga procedura è consentita, qualora si intenda separare il settore calcio femminile professionistico dal settore calcio maschile e del settore calcio a cinque. In tale ultimo caso è necessario acquisire il parere vincolante della CO.VI.SO.C..

7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:

a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;

b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico - giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;

c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.