Art. 20 Giurisdizione - Agenti FIFA -
1. Fatto salvo il diritto di un Agente di calcio o di un Cliente di ricorrere a un Tribunale ordinario, la Camera degli Agenti del Tribunale del calcio è competente a decidere sulle controversie:
a) derivanti da, o in relazione a, un accordo di rappresentanza di dimensione internazionale (cfr. art. 2. comma 2, del presente regolamento);
b) se la domanda è presentata in conformità alle norme procedurali che disciplinano il Tribunale del Calcio;
c) quando non sono trascorsi più di due anni dall'evento che ha dato origine alla controversia; l'applicazione di questo termine sarà esaminata d'ufficio in ogni caso.
2. Le procedure dettagliate per la risoluzione delle controversie sono stabilite nelle norme procedurali che disciplinano il Tribunale calcistico.
3. Fatto salvo il diritto di un agente di calcio o di un cliente di adire un Tribunale ordinario, per le controversie derivanti da, o in relazione a, un accordo di rappresentanza privo di dimensione internazionale, l'organo decisionale individuato nel regolamento nazionale degli agenti di calcio della relativa associazione affiliata è competente a decidere tali controversie (cfr. art. 2 comma 3).