Art.21 – Cariche elettive: candidature e durata - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -
1. Tutti gli Organi Federali sono elettivi, ad eccezione del Segretario Generale, degli Organi di Giustizia, dei Delegati Regionali e Territoriali, del Collegio dei Revisori dei Conti limitatamente ai componenti nominati dal CONI.
2. Ciascun tesserato in possesso dei requisiti indicati all'articolo 22 del presente Statuto potrà presentare la propria candidatura ad una carica territoriale, regionale o nazionale fino alle ore dodici del quindicesimo giorno antecedente l'inizio del periodo fissato per lo svolgimento delle Assemblee Territoriali. Perl'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura. Le candidature alla carica di Presidente Federale devono essere accompagnate da un bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale per il quadriennio olimpico seguente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale elettiva. Le candidature alla carica di Presidente Federale nonché quelle alle cariche di Vice Presidente e Consigliere Federale devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno quaranta e venti società ed associazioni sportive regolarmente affiliate alla FIPAV ed aventi diritto di voto alla data della convocazione dell'Assemblea. Limitatamente alle candidature alla carica diPresidente e di Vice Presidente il numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione deve essere comprensivo della rappresentanza degli atleti e dei tecnici. Le candidature dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici nel Consiglio Federale devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno ottanta atleti e da quaranta tecnici sportivi regolarmente tesserati alla FIPAV presso società ed associazioni sportive aventi diritto di voto alla data di convocazione dell'Assemblea. Le modalità di presentazione e d'accettazione delle candidature sono disciplinate dalRegolamento Organico.
3. Tutte le cariche la cui durata è stabilita nel presente Statuto per un quadriennio decadono alla scadenza del ciclo olimpico, ancorché esse siano state conferite da meno di quattro anni. Il Presidente, i Vicepresidenti e i membri del Consiglio federale restano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e non possono svolgere più di tre mandati. La disciplina di cui al presente comma si applica anche ai Presidenti e ai membri dei Consigli Regionali, nonché ai Presidenti e ai membri dei Consigli Territoriali.
4. Tutte le cariche federali assunte per elezione si intendono a titolo onorifico, fatti salvi i rimborsi spese e le indennità eventualmente stabilite dal Consiglio Federale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.