Art. 21 Competenza e applicazione - Agenti FIFA -

1. La Commissione disciplinare della FIFA e, ove pertinente, la Commissione etica indipendente sono competenti a imporre sanzioni a qualsiasi Agente di calcio o cliente che violi il presente Regolamento, lo Statuto della FIFA o qualsiasi altro regolamento della FIFA, in conformità al presente Regolamento, al Codice disciplinare della FIFA e al Codice etico della FIFA. La FIFA ha giurisdizione su: 

a) qualsiasi comportamento connesso a un accordo di rappresentanza di dimensione internazionale (cfr. articolo 2, paragrafo 2); 

qualsiasi condotta connessa a un trasferimento internazionale o a una transazione. 

2. L'associazione membro competente è responsabile dell'imposizione di sanzioni a qualsiasi Agente di calcio o Cliente che violi le norme nazionali sugli agenti di calcio. L'associazione membro competente ha giurisdizione su: 

a) qualsiasi comportamento connesso a un Accordo di Rappresentanza privo di dimensione internazionale (cfr. articolo 2, paragrafo 3); 

b) qualsiasi comportamento connesso a un trasferimento nazionale o a un'operazione nazionale. 

3. Il Segretario Generale della FIFA controlla l'osservanza del presente regolamento. In particolare: 

a) le parti che ricevono un avviso di richiesta di informazioni sono tenute a collaborare pienamente ottemperando, dietro ragionevole preavviso, alle richieste di documenti, informazioni o altro materiale di qualsiasi natura in loro possesso, nonché alle richieste di procurare e fornire documenti, informazioni o altro materiale di qualsiasi natura non in loro possesso ma che la parte ha diritto di ottenere. Il mancato rispetto di tali richieste da parte della segreteria generale della FIFA può comportare l'applicazione di sanzioni da parte della Commissione disciplinare della FIFA. Se richiesto dalla segreteria generale della FIFA, un documento (o un estratto) dovrà essere fornito  in inglese, francese o spagnolo. 

b) Le notifiche elettroniche tramite la piattaforma o il TMS o inviate via e-mail all'indirizzo fornito sulla piattaforma o sul TMS dalle parti sono considerate mezzi di comunicazione validi e saranno ritenute sufficienti per stabilire i termini. 

c) A seguito di un'indagine, il segretario generale della FIFA può definire i casi di non conformità al presente regolamento alla commissione disciplinare della FIFA, in conformità al codice disciplinare della FIFA. 

d) A seguito di un'indagine, il segretario generale della FIFA può definire i casi di cattiva condotta etica in relazione al presente regolamento alla commissione etica indipendente, in conformità al Codice etico della FIFA.