Art. 21 Convocazione dell’Assemblea
1. L'Assemblea ordinaria elettiva è convocata in sede elettorale dal Presidente federale dopo la conclusione dei Giuochi olimpici estivi e deve riunirsi entro il 15 marzo dell'anno successivo. Ove, In caso di scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente tenuta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.
2. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente federale o, per decisione del Consiglio federale, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche dello Statuto. È convocata e celebrata entro 90 giorni altresì quando ne faccia richiesta scritta un numero di Delegati rappresentanti almeno un terzo dei voti assembleari, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio federale.
3. Nei casi di impedimento non temporaneo, decadenza o dimissioni del Presidente federale ai sensi dell'art. 24, comma 9, le funzioni del Presidente federale, limitatamente alla ordinaria amministrazione e alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni, sono assunte, secondo l'ordine stabilito dall'art. 24, comma 8, da un Vice-Presidente federale o da un componente del Consiglio federale.
4.L'assemblea elettiva della Federazione è convocata mediante comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Federazione almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento e mediante successiva pec trasmessa ai delegati assembleari almeno 20 giorni prima del suo svolgimento. Con la convocazione viene pubblicato e trasmesso il regolamento dei voti redatto dalla Segreteria Federale per la elezione del Presidente Federale e per la elezione dei consiglieri federali delle componenti, diversi dai membri di diritto. Le candidature a Presidente Federale ed a consigliere federale, diverso dai membri di diritto, devono essere presentate presso la Segreteria Federale almeno 40 giorni prima della assemblea, onde consentirne la pubblicazione sul sito federale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della medesima assemblea. Avverso il regolamento dei voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi nonché dalla procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali e per ciascuna assemblea non può essere presentata più di una candidatura a cariche diverse. I termini e le modalità per la presentazione delle candidature sono stabiliti dalla Federazione in modo da garantire una adeguata conoscenza anticipata delle stesse rispetto alla data stabilita per l'Assemblea elettiva.