Art. 21 – Dichiarazioni a mezzo stampa

1. L'agente sportivo che mediante dichiarazioni scritte o verbali e interviste, rilasciate o divulgate tramite qualunque mezzo di comunicazione leda l'onore e la reputazione delle istituzioni sportive è sanzionato con la sanzione pecuniaria da 250,00 euro a 500,00 euro, e nei casi più gravi o quando il comportamento sia ripetuto, con la sospensione di tre mesi.