Art. 21 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati
1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.
1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.
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