(Art. 21) I contratti degli agenti sportivi
1. Un agente sportivo può curare gli interessi di un atleta o di una società professionistica solo dopo aver ricevuto un incarico scritto. Nello svolgimento della sua attività deve evitare qualsiasi conflitto di interessi, anche solo potenziale.
2. In adempimento dei doveri di informazione e trasparenza, e nel rispetto delle norme che disciplinano il funzionamento dell'ordinamento sportivo, il contratto di mandato deve essere redatto in forma scritta e contenere almeno i seguenti requisiti:
a) le generalità complete delle parti contraenti;
b) l'oggetto del contratto;
c) la data di stipula del contratto e la durata, che non può essere superiore a due anni, pena la sua riduzione ex lege entro detto termine (in caso di mancata indicazione della durata, il contratto si intenderà conferito per due anni);
d) il corrispettivo dovuto all'agente sportivo, nonché le modalità e le condizioni di pagamento, che deve essere eseguito esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno conferito il mandato. Tuttavia, dopo la conclusione del suo contratto con il soggetto destinatario della prestazione professionistica, l'assistito può fornire il suo consenso scritto autorizzando tale soggetto a pagare direttamente l'agente sportivo per suo conto secondo le modalità e nei termini stabiliti nel contratto;
e) la sottoscrizione delle parti del contratto e, qualora il contratto abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di età, la sottoscrizione di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dell'esercente la tutela legale o la curatela legale;
f) il numero delle parti nel cui interesse agisce l'agente sportivo e, nel caso di più parti, il consenso scritto di tutte.
3. Il contratto di mandato deve essere redatto in lingua italiana o nella lingua di uno dei Paesi dell'Unione Europea; in questo secondo caso deve essere depositata una traduzione giurata.
4. Il contratto di mandato può essere conferito: a) da una o da più parti (c.d. mandato plurimo); b) in via esclusiva o senza pattuizione di esclusiva.
5. Il contratto di mandato non può essere rinnovato in modo tacito.
6. Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall'art. 348 cod. pen., il contratto di mandato stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale presso la federazione sportiva nazionale professionistica di riferimento è nullo.
Chi ha svolto attività di agente senza essere iscritto nel Registro federale e/o nazionale, anche a seguito di cancellazione, è soggetto alla annotazione, che consiste nella iscrizione in apposita sezione del Registro Federale e del Registro Nazionale per un periodo di tempo da 1 mese a 2 anni del nominativo e dei dati del soggetto che ha svolto attività di agente senza essere iscritto nel Registro federale e/o nazionale. L'annotazione costituisce per tutto il tempo della sua durata causa di incompatibilità alla iscrizione nel Registro federale agenti nonché nel Registro Nazionale agenti, oltre a costituire causa di inibizione per il medesimo periodo allo svolgimento di attività sportive secondo quanto previsto nei regolamenti delle rispettive Federazioni Sportive Nazionale nel cui ambito si è svolta l'attività in questione. L'annotazione è disposta dalla Commissione Federale agenti sportivi presso la Federazione nel cui ambito è stata svolta l'attività, secondo quanto disciplinato nel Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi.
7. Relativamente ai contratti di mandato, è delegata a ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica:
a) la disciplina relativa ai compensi. Le federazioni sportive nazionali professionistiche hanno la facoltà di introdurre un limite massimo ai compensi espresso in termini percentuali sul valore della transazione o sul reddito lordo complessivo dell'atleta risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto;
b) la disciplina relativa alle vicende modificative ed estintive del contratto;
c) la specificazione dei diritti e degli obblighi delle parti nell'esecuzione del contratto;
e) ulteriori requisiti del contratto;
f) la disciplina dei contratti stipulati per conto di atleti minori di età.
8. È fatto obbligo all'agente sportivo di depositare il contratto di mandato presso la federazione sportiva nazionale professionistica nel cui ambito opera a pena di inefficacia entro venti giorni dalla data di stipula, utilizzando i modelli tipo predisposti dalla stessa federazione sportiva nazionale professionistica, tenendo conto dei requisiti minimi stabiliti dal presente Regolamento, pena, in caso contrario, l'inefficacia dello stesso contratto di mandato decorrente dalla sottoscrizione.
Devono essere altresì depositate presso la federazione sportiva nazionale professionistica eventuali modifiche del contratto di mandato, nonché eventuali comunicazioni di risoluzione o recesso entro venti giorni dal verificarsi delle stesse. L'agente sportivo è tenuto a comunicare immediatamente alle altre parti l'avvenuto deposito e a trasmettere loro la relativa documentazione.
9. Ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica è delegata a istituire un registro dei contratti di mandato, assicurandone la custodia e stabilendo adeguate e tempestive forme di pubblicità.
10. La disciplina prevista nel presente articolo trova applicazione anche con riguardo agli agenti sportivi di cui all'art. 23 che segue.