Art. 21 – I contratti di mandato degli agenti sportivi

1. Un agente sportivo può curare gli interessi di un calciatore e/o di una società sportiva solo dopo aver ricevuto un incarico scritto, utilizzando, a pena di inefficacia, esclusivamente i modelli tipo annualmente predisposti dalla FIGC e pubblicati sul suo sito istituzionale. Nello svolgimento della sua attività deve evitare qualsiasi conflitto di interessi, anche solo potenziale, salvo quanto previsto dal successivo comma 5.

2. Le parti sono libere di integrare il mandato con qualsiasi clausola che ritengano appropriata, nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, quali a titolo esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, della FIGC e della FIFA.

3. Il mandato, nonché i suoi atti modificativi o estintivi, devono essere redatti in lingua italiana o in una delle lingue riconosciute dalla FIFA. Nel caso in cui i documenti citati siano redatti in lingue diverse da quelle sopra richiamate, deve essere depositata una traduzione giurata in lingua italiana.

4. Il mandato può essere conferito in via esclusiva o senza pattuizione di esclusiva.

5. Nel caso in cui l'agente sportivo agisca nell'interesse di più parti (calciatore, società cedente, società cessionaria), è tenuto a sottoscrivere un mandato con ciascuna parte interessata. L'agente sportivo deve indicare, mediante apposita dichiarazione, in ciascuno dei mandati l'esistenza del conflitto ed ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell'avvio di qualunque negoziazione.

6. La durata del mandato non può essere superiore a due anni, pena la sua riduzione ex lege entro detto termine (in caso di mancata indicazione della durata, il contratto si intenderà conferito per due anni). Il mandato non può essere rinnovato in modo tacito.

7. Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall'art. 348 del codice penale, il mandato stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale è nullo. Chi ha svolto attività di agente sportivo senza essere iscritto nel Registro federale e/o nel Registro nazionale, anche a seguito di cancellazione, è soggetto alla annotazione, che consiste nella iscrizione in apposita sezione del Registro federale e del Registro nazionale per un periodo di tempo da un mese a due anni del nominativo e dei dati del soggetto che ha svolto attività di agente sportivo senza essere iscritto nel Registro federale e/o nel Registro nazionale. L'annotazione costituisce per tutto il tempo della sua durata causa di incompatibilità alla iscrizione nel Registro federale nonché nel Registro nazionale, oltre a costituire causa di inibizione per il medesimo periodo allo svolgimento di attività sportive secondo quanto previsto nei Regolamenti della FIGC. L'annotazione è disposta dalla Commissione Federale Agenti Sportivi, secondo quanto disciplinato nel Regolamento disciplinare adottato dalla FIGC, in osservanza al Regolamento disciplinare CONI Agenti Sportivi.

8. Il corrispettivo dovuto all'agente sportivo deve essere determinato tra le parti in una somma forfettaria, ovvero in misura percentuale calcolata sul valore della transazione o sulla retribuzione complessiva lorda del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto. Detto corrispettivo deve essere pagato esclusivamente dal soggetto che ha conferito il mandato. Tuttavia, dopo la conclusione del contratto, il calciatore può fornire il suo consenso scritto autorizzando la società sportiva destinataria della prestazione professionistica a pagare direttamente l'agente sportivo per suo conto secondo le modalità e nei termini stabiliti nel mandato.

9. Il diritto al corrispettivo dovuto all'agente sportivo, che ha ricevuto un mandato da un calciatore, si prescrive al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui il corrispettivo è maturato.

10. Nel caso in cui il contratto di prestazione sportiva che l'agente sportivo ha negoziato per il calciatore abbia una durata più lunga di quella del mandato, l'agente sportivo, salvo diverso accordo tra le parti, ha diritto al corrispettivo maturato e maturando anche dopo la scadenza del mandato stesso, ma non oltre la scadenza del contratto di prestazione sportiva. Qualora il calciatore, successivamente alla scadenza del mandato, concluda un nuovo contratto di prestazione sportiva, anche con altra società sportiva, che venga a sovrapporsi anche solo per alcune annualità al precedente contratto, l'agente sportivo conserverà il diritto alla percezione del corrispettivo pattuito e l'eventuale successivo agente sportivo, che ha negoziato tale nuovo contratto, avrà diritto soltanto al corrispettivo pattuito sull'eccedenza contrattuale.

11. Nel caso in cui la società sportiva e l'agente sportivo concordino il pagamento di un corrispettivo per ciascuna annualità del contratto di prestazione sportiva sottoscritto dal calciatore, gli effetti economici del mandato cessano automaticamente qualora il calciatore – per qualsiasi motivo – non sia più tesserato con la medesima società sportiva.

12. Un calciatore minore di età non può essere assistito da un agente sportivo prima del compimento anagrafico del suo 16° anno di età. L'incarico conferito ad un agente sportivo da parte di calciatori minori di età deve essere sottoscritto anche da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela legale o la curatela legale. Nessun pagamento, utilità, beneficio o altro compenso è dovuto all'agente sportivo in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di calciatori minori di età. Qualsiasi accordo contrario è nullo ed è soggetto alle sanzioni di cui al Regolamento disciplinare adottato dalla FIGC, in osservanza al Regolamento disciplinare CONI Agenti Sportivi.

13. Il mandato sottoscritto tra un calciatore non professionista e un agente sportivo cessa automaticamente qualora entro gli otto mesi successivi alla sottoscrizione del mandato medesimo, il calciatore non acquisisca lo status di professionista. Parimenti accade nel caso in cui il calciatore perda lo status di professionista e non lo riacquisisca nel medesimo termine.

14. In caso di retrocessione della società di appartenenza del calciatore dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 13, nessun corrispettivo è dovuto all'agente sportivo relativamente alle annualità contrattuali successive alla retrocessione.

15. In caso di risoluzione del contratto di prestazione sportiva per sopravvenuta impossibilità della prestazione del calciatore, che non sia dovuta a dolo o colpa grave dello stesso, all'agente sportivo è dovuto il corrispettivo soltanto per il periodo di vigenza del contratto stesso.

16. Nessun corrispettivo è dovuto all'agente sportivo da parte di un calciatore o di una società sportiva qualora il calciatore sottoscriva un contratto di prestazione sportiva ai minimi federali.

17. È fatto obbligo all'agente sportivo di utilizzare, a pena di inefficacia, i modelli tipo di cui al precedente comma 1 entro sessanta giorni dalla data in cui gli stessi sono stati scaricati dal sito istituzionale della FIGC.

18. È fatto obbligo all'agente sportivo di depositare, a pena di inefficacia, il mandato presso la Commissione Federale Agenti Sportivi entro venti giorni dalla data di stipula. Il mandato ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione. Devono essere altresì depositate presso la Commissione Federale Agenti Sportivi eventuali risoluzioni o recessi entro venti giorni dal verificarsi delle stesse. L'agente sportivo è tenuto a comunicare immediatamente alle altre parti l'avvenuto deposito e a trasmettere loro la relativa documentazione.

19. Unitamente al mandato, l'agente sportivo deve, a pena di inefficacia, depositare copia del versamento dei diritti di segreteria pari a 250,00 euro (duecentocinquanta/00), quale contributo per la copertura delle spese inerenti alle attività connesse alla tenuta ed alla gestione del registro dei contratti di mandato.

20. Salvo espressa deroga contenuta nel mandato, sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, in conformità all'art. 22, comma 2 del Regolamento CONI Agenti Sportivi, e secondo il relativo Regolamento arbitrale, tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei mandati stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico.

21. L'agente sportivo deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione del mandato, gli estremi della propria polizza assicurativa di cui all'art. 4, comma 1, lett. p) del presente Regolamento.

22. L'agente sportivo ha l'obbligo di mantenere riservate le informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento del suo incarico e di non diffondere notizie comunque relative ai mandati sottoscritti con calciatori e società sportive.