Art. 21 I dirigenti delle società

1. Sono qualificati "dirigenti" delle società gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C..

2. Non possono essere "dirigenti" né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dell'art. 16.

3. Possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio. Competente a decidere in prima istanza è la Commissione Disciplinare ed in ultima istanza la C.A.F. su deferimento della Procura Federale nell'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

4. I dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega o nella stessa Divisione o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.