Art. 21 L'attività della categoria Pulcini
1. L'attività della categoria "Pulcini" ha carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico, viene praticata su base strettamente locale nell'ambito della Delegazione Provinciale o Locale d'appartenenza.
2. L'attività ufficiale e le modalità di gioco della categoria "Pulcini" vengono stabilite dal Settore all'inizio della stagione sportiva.
3. Il Settore, per finalità didattiche, in occasione di particolari manifestazioni od in relazione a particolari esigenze organizzative, può integrare le modalità di svolgimento dell'attività.