Art. 21 - Procedimento d’ufficio - FIPAV -

1. In base al referto di gara ed alle relazioni degli arbitri e del Commissario di campo, per tutte le gare ufficiali nonché per tutte le classifiche ufficiali (finali o di una fase) dei campionati organizzati dalla FIPAV, ivi incluse le gare dei tornei o di concentramenti, il Giudice Sportivo procede d'ufficio a:

a) omologare i risultati della gara;

b) infliggere, se in base agli atti del procedimento o su segnalazione del Procuratore Federale ritiene la sussistenza di un'infrazione disciplinare, una delle sanzioni previste all'art. 84, comma 2, del presente Regolamento;

c) rimettere gli atti al Procuratore Federale ove l'ipotesi di infrazione non rientri nella propria competenza.

2. Agli effetti del presente procedimento le gare si intendono iniziate quando l'arbitro fa il suo ingresso in campo e terminate quando lo stesso l'abbia abbandonato. Fa fede, senza possibilità di prova contraria, la dichiarazione contenuta nel rapporto di gara.