Art. 21 – Requisiti per il riconoscimento delle Federazioni Sportive Nazionali
1. Il CONI riconosce le Federazioni sportive nazionali che rispondono ai requisiti di:
a) svolgimento, nel territorio nazionale e sul piano internazionale, di una attività sportiva, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
b) affiliazione ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, ove esistente, e gestione dell'attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza;
c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in conformità alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO e del CONI;
d) procedure elettorali e composizione degli organi direttivi in conformità al disposto dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il CONI, in presenza di tutti i requisiti previsti dal comma 1, riconosce una sola Federazione sportiva nazionale per ciascuno sport. Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti, il Consiglio Nazionale del CONI invita le parti interessate a costituire un soggetto federativo comune. Ove non si addivenga ad un accordo, il Consiglio Nazionale del CONI promuove un'intesa volta alla costituzione di un unico soggetto federativo. Ove non si addivenga all'intesa, il Consiglio Nazionale del CONI può riconoscere la Federazione composta dai soli soggetti che vi hanno aderito.
2bis. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove Federazioni sportive nazionali è concesso a norma del DPR 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale.
3. In caso di sopravvenuta mancata corrispondenza dei requisiti di cui al precedente comma 1, da parte di una Federazione sportiva nazionale riconosciuta, il Consiglio Nazionale del CONI delibera la revoca del riconoscimento a suo tempo concesso.
4. I bilanci delle Federazioni sportive nazionali sono approvati annualmente dal Consiglio Federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta Nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.
4bis. L'Assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.