Art. 21 UEFA A

1. Gli Allenatori UEFA A sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società della Lega PRO, della Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili di ogni ordine e grado. Il tesseramento UEFA A è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

2. Gli Allenatori UEFA A possono, altresì, svolgere mansioni di "allenatore in seconda" di squadre di società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B.

3. L'abilitazione a UEFA A si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a Corsi Centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale. Il Settore Tecnico ne stabilisce i programmi e l'attuazione secondo le direttive della Coaching Convention.

4. Secondo quanto previsto dalla Coaching Convention per i giocatori professionisti di lunga carriera è possibile somministrare un corso combinato UEFA B - UEFA A.

5. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

6. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso per l'abilitazione UEFA A il conseguimento della qualifica UEFA B, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, l'Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica UEFA B.

7. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

8. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.

NORMA TRANSITORIA

I commi 1 e 6 entrano in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento