Art.22 – Tesseramento degli atleti alla FIPAV: effetti

1. Il tesseramento dell'atleta, dopo l'omologa, costituisce requisito essenziale per la sua partecipazione all'attività sportiva organizzata, autorizzata o approvata dalla FIPAV

2. Fermi restando i doveri di cui al precedente articolo 19, comma 2, gli atleti tesserati devono:

a) praticare lo sport della pallavolo in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della FIPAV; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della FIVB, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI;

b) se selezionati per le squadre nazionali e per le rappresentative nazionali, regionali e provinciali, rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della federazione, nonché onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.