Art. 23 Agenti precedentemente autorizzati ai sensi del Regolamento FIFA sugli agenti dei calciatori - Agenti FIFA -

1. Una persona precedentemente abilitata come agente ai sensi del regolamento FIFA sugli agenti dei calciatori (edizione 1991, 1995, 2001 0 2008) è esente dall'obbligo di superare l'esame stabilito da questo regolamento a condizione che: 

a) presentano una domanda di licenza ai sensi del presente Regolamento fino al 30 settembre 2023 incluso; 

b) fornire la prova di aver ottenuto la licenza di agente ai sensi del regolamento FIFA sugli agenti dei calciatori (edizione 1991, 1995, 2001 0 2008); 

c) all'atto della richiesta, soddisfino i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5 del presente Regolamento; 

d) nell'ambito della loro domanda, forniscano la prova di essere stati registrati come intermediari, o di essere stati proprietari, direttori o dipendenti di una persona giuridica registrata come intermediari, o di essere stati proprietari, direttori o dipendenti di una persona giuridica registrata come intermediario presso un'associazione membro tra il 1 aprile 2015 e la data di approvazione del presente Regolamento, ai sensi della RWWI o di normative nazionali equivalenti; 

e) dopo essere stati confermati come esenti dall'esame della Segreteria generale della FIFA, sono conformi all'articolo 7 del presente regolamento. 

2. Se un ex agente abilitato soddisfa le condizioni pertinenti, gli verrà rilasciata una licenza in conformità all'articolo 8 del presente Regolamento. In seguito sarà soggetto ai requisiti di licenza in corso stabiliti dal presente Regolamento, con l'eccezione dell'obbligo di conseguire un certo numero di crediti per anno solare CPD per cinque anni, come indicati nella circolare annuale. 

3. Il segretario generale della FIFA è responsabile delle indagini sull'osservanza del paragrafo 1 del presente articolo.