Art. 22 Assemblea sezionale elettiva

1. Le Assemblee sezionali elettive sono indette dal Presidente dell'AIA nell'arco temporale prefissato e si svolgono in via ordinaria ogni quadriennio olimpico.

2. Ogni Assemblea si svolge alla presenza del Presidente del Comitato regionale o provinciale di un componente dallo stesso designato.

3. Gli aventi diritto al voto non possono farsi rappresentare con delega.

4. L'Assemblea sezionale elettiva procede, secondo le norme del Regolamento elettivo e comunque a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente di Sezione e dei Delegati Sezionali all'Assemblea Generale eventualmente spettanti sulla base del numero degli associati iscritti alla data del trenta giugno dell'anno precedente a quello delle elezioni.

5. L'Assemblea sezionale elettiva deve essere indetta dal Presidente dell'AIA anticipatamente rispetto alla cadenza ordinaria in ipotesi di dimissioni, impedimento non temporaneo o decadenza definitiva del Presidente Sezionale, entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento. Il nuovo Presidente sezionale eletto resta in carica sino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso.

6. Per la presentazione delle candidature a delegato sezionale non è prevista alcuna firma di presentazione da parte di altri associati; per quella a Presidente di Sezione occorre presentare una scheda con la sottoscrizione di aventi diritto al voto nella misura percentuale minima del 16% e massima del 20% degli associati iscritti alla data del trenta giugno dell'anno precedente a quello delle elezioni.

7. Le modalità di svolgimento della Assemblea Sezionale elettiva, i modi di espressione del voto, lo scrutinio, la proclamazione degli eletti ed i reclami degli associati sono disciplinati dal Regolamento elettivo.