Art. 22 bis Disposizioni per la onorabilità

1. Non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione (art. 21, 1° comma, N.O.I.F.), e l'incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle stesse (art. 22, 1° comma, N.O.I.F.), e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) nonché coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato a pene detentive superiori ad un anno:

a) per i delitti previsti dalle seguenti leggi:

- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401).

- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376).

- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) - Titolo VI - Capo I e II - Reati commessi dal fallito - Reati commessi da persone diverse dal fallito - da art. 216 a art. 235.

- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).

- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.). - Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.).

- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n. 38).

- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159).

- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli art. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322, c.p.

- Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.).

- Delitti contro il patrimonio di cui agli art. 628, 629, 630, 640, 640 bis, 644, 646, 648, 648 bis, 648 ter c.p.

- Delitti associativi di cui agli art. 416, 416 bis c.p.

- Interferenze illecite nella vita privata (615 bis, 623 bis c.p), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617 bis, 623 bis c.p.).

- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.

b) Per i delitti, puniti con pena edittale detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, previsti dalle seguenti leggi:

- Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17).

- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).

- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI Libro V).

- Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58).

2. Le incompatibilità e le decadenze previste dal comma che precede cessano con il conseguimento, da parte degli interessati, della riabilitazione deliberata dal competente organo dell'autorità giudiziaria ordinaria. Al fine del successivo tesseramento gli interessati debbono preventivamente formulare documentata istanza alla F.I.G.C.

3. (ABROGATO)

4. Restano sospesi dalla carica coloro che vengono sottoposti a misure di prevenzione (Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159) o a misure di sicurezza personale (art. 215 c.p.). La sospensione permane sino alla scadenza della misura o alla revoca della stessa.

5. In caso di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale, anche per reati diversi da quelli previsti nella precedente elencazione, opera parimenti la sospensione dalla carica sino alla remissione in libertà.

6. All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le società ed associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle società ed associ azioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

6 bis. I dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega, alla Divisione od al Comitato competente.

7. In caso di mendace dichiarazione all'atto del tesseramento o di omessa immediata comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti interessati incorrono nella decadenza dalla carica o dall'incarico per il sopravvenire di una situazione di incompatibilità di cui al primo comma e nella sospensione dalla carica o dall'incarico per il sopravvenire di una situazione di cui al quarto o quinto comma, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del codice di giustizia sportiva.