(Art. 22) Collegio di Garanzia dello Sport
1. Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice di Giustizia sportiva è competente a giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione CONI agenti sportivi.
2. Salvo espressa deroga contenuta nel contratto di mandato, sono altresì devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice di Giustizia sportiva, tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico.