Art. 22 – Competenza

1. La competenza ad accertare gli illeciti disciplinari commessi dagli agenti sportivi, previsti nel presente Regolamento, e ad irrogare le relative sanzioni, spetta in primo grado alla Commissione Federale Agenti Sportivi.

2. La Commissione Federale Agenti Sportivi giudica collegialmente con Collegio di tre componenti designato dal Presidente, che può farne parte.

3. La Commissione CONI Agenti Sportivi, istituita ai sensi del Regolamento Agenti Sportivi approvato dal CONI, giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione Federale Agenti Sportivi, e può annullare, confermare o riformare le sanzioni irrogate dalla medesima Commissione.