Art. 22 Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
1. L'Assemblea federale, elettiva o straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di Delegati rappresentanti almeno la metà più uno dei voti assembleari e in seconda convocazione con la presenza di Delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea, elettiva o straordinaria, sono adottate con le maggioranze previste nel presente Statuto o, in assenza di diversa indicazione, con la maggioranza dei voti spettanti ai Delegati presenti. Nelle assemblee devono essere adottati sistemi di voto elettronico, che garantiscano certezza e trasparenza della procedura.
3. La convocazione delle Assemblee è effettuata con comunicato ufficiale pubblicato almeno venti giorni prima della seduta, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 4 e dall'art. 37, comma 1.