Art. 22 Definizione del «cavallo atleta»

1. Un cavallo e in generale un equide è definito «cavallo atleta» quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) sia definibile «equide registrato», ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015, come risulta dal «Documento di Identificazione», conforme allo stesso Regolamento europeo;

b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare, come previsto dal Regolamento (UE) n. 262/2015 e come risultante dal «Documento di Identificazione» conforme allo stesso Regolamento (UE) n. 262 del 2015, anche dopo la cessazione dell'attività sportiva;

c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la FitetrecAnte, o un Ente di Promozione Sportiva come risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato.

2. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riguardo l'emissione del passaporto dell'equide (Documento di Identificazione).