Art. 22 Disposizione transitorie - Agenti FIFA -
1. Gli Accordi di rappresentanza con scadenza a partire dal 1° Ottobre 2023 in vigore al momento dell'approvazione del presente Regolamento, nonostante non soddisfino i requisiti minimi di cui all'articolo 12, comma 7, rimarranno validi (ma non saranno prorogati) fino alla loro scadenza.
2. Eventuali nuovi accordi di rappresentanza o rinnovi di accordi di rappresentanza esistenti stipulati dopo l'approvazione del presente Regolamento saranno conformi al presente Regolamento a partire dal 1° Ottobre 2023.
3 Una persona che ha sottoscritto un tale Accordo di rappresentanza dovrà ottenere una licenza ai sensi del presente Regolamento per continuare a fornire Servizi di Agente di Calcio a partire dal 1 Ottobre 2023.