Art.22 – Eleggibilità - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -
1. Sono eleggibili alle cariche di Presidente Federale, di Vice Presidente, di componente del Consiglio Federale, di Presidente o componente di Comitato Regionale o Territoriale coloro che, siano regolarmente tesserati.
2. Sono eleggibili come rappresentanti degli atleti nel Consiglio Federale gli atleti in attività che partecipano a competizioni almeno di livello regionale o che abbiano partecipato alle medesime competizioni per almeno due stagioni sportive nell'ultimo decennio.
3. Sono eleggibili come rappresentanti dei tecnici nel Consiglio Federale i tecnici in attività o che siano stati tesserati in tale qualifica per almeno due anni nell'ultimo decennio.
4. Tutti coloro che sono eleggibili devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) aver raggiunto la maggiore età;
c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; il Presidente, i Vicepresidenti e i componenti del Consiglio federale altresì devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.
d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
e) non aver subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
f) non avere come fonte primaria o prevalente di reddito, un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione;
g) non essere in posizione di conflitto di interessi, anche economici, con la carica federale ricoperta;
h) non avere in essere controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate o con altri organismi riconosciuti dal CONI.
5. La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.
6. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo.
7. Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, nonché tutte le sanzioni iscrivibili nel registro delle Sanzioni Disciplinari dell'ordinamento Sportivo devono essere comunicati al CONI che lo rende noto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sortiva e alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi.