ART. 22 GARE UFFICIALI

1. Sono considerate ufficiali ad ogni effetto le gare; 

a) di Campionato di Serie B;

b) di Coppa Italia;

c) di altre manifestazioni organizzate dalla Lega e riservate alle società associate.

2. Sono inoltre considerate ufficiali, non di prima squadra, le gare dei campionati e delle altre competizioni organizzate dalla Lega ai sensi dell'art. 21 co. 1 lett. c), d), e), f) del presente Statuto.