ART. 22 GARE UFFICIALI
1. Sono considerate ufficiali ad ogni effetto le gare;
a) di Campionato di Serie B;
b) di Coppa Italia;
c) di altre manifestazioni organizzate dalla Lega e riservate alle società associate.
2. Sono inoltre considerate ufficiali, non di prima squadra, le gare dei campionati e delle altre competizioni organizzate dalla Lega ai sensi dell'art. 21 co. 1 lett. c), d), e), f) del presente Statuto.