Art. 22 Gestione economica e finanziaria
1 - La L.N.D. svolge la propria attività economica e finanziaria con autonomia gestionale e di bilancio, sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti nonché della F.I.G.C., nei limiti di quanto previsto dallo Statuto federale.
2 - Il bilancio d'esercizio annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza, è approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D.. Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti, deve, senza indugio, essere convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare sull'approvazione del Bilancio.
3 - La L.N.D. adotta criteri amministrativi e contabili che assicurano la chiarezza e l'ordinata tenuta dei conti, nonché la corrispondenza dei bilanci di esercizio annuale alle risultanze dei libri e delle scritture, secondo le norme di legge.
4 - È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di esercizio e riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
5 - Le procedure deliberative ed organizzative relative alla gestione economica e finanziaria vengono disciplinate dal Regolamento di amministrazione e contabilità della L.N.D.
6 - L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la stagione sportiva, dal 1° luglio al 30 giugno.