Art. 22 I collaboratori

1. Sono collaboratori nella gestione sportiva delle società coloro che, svolgendo per esse attività retribuita o comunque compensata, siano incaricati di funzioni che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C..

2. I collaboratori delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, né assumere la qualifica di collaboratore o di dirigente in altra società associata nella stessa Lega o nella stessa Divisione o che svolgono attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.