Art. 22 - Istanza degli interessati - FIPAV -
1. L'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine di due giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di ventiquattro ore dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare.
3. I termini stabili nei commi precedenti sono perentori.