Art. 22 – Istituto della domiciliazione
1. La disciplina prevista nell'art. 21 del presente Regolamento, trova applicazione - previa elezione del domicilio presso un agente sportivo in possesso di titolo abilitativo a carattere permanente e regolarmente iscritto al Registro nazionale - per i soggetti residenti da almeno un anno in uno Stato diverso dall'Italia ed abilitati da almeno un anno ad operare quali agenti sportivi dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato ovvero da altra federazione sportiva nazionale associata alla Fédération Internationale de Football Association (FIFA), nel cui Registro risultino regolarmente iscritti e che abbiano ricevuto ed effettivamente eseguito almeno due mandati nel corso dell'ultimo anno.
2. Gli agenti sportivi domiciliati, ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco degli agenti sportivi domiciliati, devono comprovare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q), r) del presente Regolamento.
3. Il ricorso all'istituto della domiciliazione, determina:
a) l'obbligo di depositare in sede di domanda l'accordo di collaborazione professionale alla Commissione Federale Agenti Sportivi, unitamente al certificato storico di residenza, la documentazione probante l'iscrizione da almeno un anno nel Registro della federazione sportiva nazionale dello Stato di residenza, ovvero da altra federazione sportiva nazionale associata alla Fédération Internationale de Football Association (FIFA);
b) l'obbligo del domiciliatario di incassare i compensi derivanti dai contratti di mandato e, conseguentemente, corrispondere la quota parte dei compensi di spettanza all'agente sportivo domiciliato secondo i termini e le modalità riportate nell'accordo di collaborazione professionale. Rimane fermo l'obbligo del domiciliatario e dell'agente sportivo domiciliato, ognuno per quanto di ragione e nel rispetto dell'ordinamento nazionale di appartenenza, di curare tutti gli adempimenti di natura fiscale, compresi i relativi versamenti;
c) la responsabilità anche del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute dall'agente sportivo domiciliato;
d) l'obbligo in capo all'agente sportivo domiciliato e al domiciliatario di agire congiuntamente nell'ambito del mandato, fermo restando che quest'ultimo è tenuto ad operare secondo le istruzioni dell'agente sportivo domiciliato.
4. L'iscrizione dell'agente sportivo domiciliato, nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, lett. f), ha validità per l'anno solare e in corrispondenza a quella del domiciliatario nel Registro federale e per essa trova applicazione l'istituto del rinnovo.
5. Se l'attività di agente sportivo domiciliato è organizzata in forma societaria attraverso la costituzione di una società, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento, il legale rappresentante della stessa deve chiederne l'iscrizione nell'apposito elenco del Registro federale.
6. Il mandato stipulato da soggetto non iscritto nell'apposito elenco degli agenti sportivi domiciliati è nullo.