Art. 22 - Pronuncia del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali
1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice sportivo assume ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.