Art. 22 - Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali
1. Gli statuti delle Federazioni sportive nazionali devono rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale e devono in particolare ispirarsi al costante equilibrio di diritti e di doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell'ambito del medesimo settore.
2. Gli statuti delle Federazioni sportive nazionali stabiliscono le modalità per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo degli atleti e dei tecnici sportivi, in armonia con le raccomandazioni del CIO e con i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CONI.
3. SOPPRESSO
4. L'Assemblea di secondo grado, formata da delegati eletti a livello territoriale, è consentita nelle Federazioni sportive nazionali in cui il numero delle associazioni e società affiliate aventi diritto a voto sia superiore a 1000.
5. La Giunta Nazionale, nell'approvare, ai fini sportivi, entro il termine di 90 giorni, gli statuti delle Federazioni sportive nazionali, ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CONI ed ai Principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale. In caso di difformità la Giunta Nazionale rinvia alle Federazioni, entro 90 giorni dal deposito in Segreteria Generale, lo statuto per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Trascorso il periodo di 90 giorni senza tale rinvio, lo statuto federale si intende approvato. Qualora le Federazioni sportive nazionali non modifichino lo statuto nel senso indicato, la Giunta Nazionale può nominare un Commissario ad acta, e nei casi più gravi, previa diffida, il Consiglio Nazionale può revocare il riconoscimento.
5bis. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla Federazione nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.
6. Su richiesta dell'Ente interessato, la Giunta Nazionale del CONI nomina Commissari ad acta nelle Federazioni Sportive Nazionale per procedere alle modifiche statutarie eventualmente deliberate dal Consiglio federale e derivanti da norme di legge o delibere del CONI. Nella richiesta, la Federazione interessata indica le ragioni che rendono il raggiungimento del quorum costitutivo o deliberativo dell'Assemblea straordinaria che dovrebbe essere convocata ad hoc particolarmente difficile ed oneroso. In ogni caso, la prima Assemblea straordinaria validamente costituita può liberamente modificare le norme statutarie introdotte dal Commissario, fermo restando il pieno rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge o da delibere del CONI.