Art.23 – Assenza squadra in campo - FIPAV -

1. La squadra che non sia in grado di iniziare il gioco entro i trenta minuti successivi all'ora fissata in calendario, in sede di omologa, verrà considerata rinunciataria con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del presente Regolamento. In questa ipotesi, al referto deve essere allegato l'elenco dei giocatori consegnato all'arbitro dal capitano della squadra presente. L'arbitro dovrà comunque procedere al riconoscimento dei giocatori presenti.

2. Se entro il termine d'attesa la squadra assente preannuncia con qualunque forma il ritardo dovuto ad evento non colpevole, l'arbitro dovrà protrarre il tempo di attesa secondo le necessità e comunque non oltre due ore.

3. Nel caso in cui l'assenza sia determinata da evento non colpevole, preannunciato nei modi di cui al comma 2, la squadra assente dovrà, entro il termine di due giorni dal compimento dell'evento, presentare un'istanza al Giudice Sportivo competente all'omologa della gara contenente l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e la relativa documentazione probatoria.

4. In sede di omologa il Giudice Sportivo non riscontrando la colpa disporrà per il recupero della gara.

5. Se ambedue le squadre non si presentano regolarmente sul campo, salvo le disposizioni contenute nei commi precedenti, entrambe verranno considerate come rinunciatarie e la gara verrà omologata con il punteggio più sfavorevole ad entrambe le squadre e con la penalizzazione di tre punti in classifica.

6. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche quando venga presentata in campo una squadra avente una composizione numerica inferiore a sei giocatori.