Art. 23 I tecnici
1. Le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico.
2. Itecnicisonotenutiall'osservanzadellenormecontenutenelRegolamentodelSettoreTecnicoe di tutte le altre norme federali.
3. I tecnici tesserati sono soggetti alla disciplina ed agli organi della giustizia sportiva ordinari per le infrazioni inerenti l'attività agonistica, salvo la speciale competenza prevista dal Regolamento del Settore Tecnico.
4. II Consiglio Federale stabilisce i criteri per il riconoscimento delle associazioni di categoria previste dagli articoli 14, 20 e 22 dello Statuto e del grado della rispettiva rappresentatività ai fini statutari.