Art.23 – Incompatibilità - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -
1. La carica di Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio Federale, componente il Collegio dei Revisori dei Conti e componente degli Organi di Giustizia o della Procura Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale o territoriale.
2. La carica di Presidente, Vice Presidente e componente del Consiglio Federale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale, in organismi riconosciuti dal CONI.
3. La carica di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli Organi di Giustizia o della Procura Federale, nonché quella di arbitro è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e con qualsiasi carica in seno agli affiliati.
4. Nessuno può ricoprire due cariche federali elettive. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche o qualifiche entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata decadenza automatica dalla carica assunta posteriormente.
5. Sono altresì considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi anche per ragioni economiche con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.