Art. 23 - Inventario dei Beni Immobili - Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIPAV
1. Nell'inventario dei beni immobili sono riportati:
a) la denominazione, l'ubicazione e la destinazione;
b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali completi ed aggiornati e la rendita imponibile;
c) le servitù e gli oneri da cui sono gravati;
d) il costo d'acquisto e le eventuali successive variazioni del valore, anche in dipendenza di interventi di manutenzione straordinaria;
e) gli eventuali proventi e il titolo di loro provenienza.