Art. 23 - Inventario dei Beni Immobili - Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIPAV

1. Nell'inventario dei beni immobili sono riportati:

a) la denominazione, l'ubicazione e la destinazione;

b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali completi ed aggiornati e la rendita imponibile;

c) le servitù e gli oneri da cui sono gravati;

d) il costo d'acquisto e le eventuali successive variazioni del valore, anche in dipendenza di interventi di manutenzione straordinaria;

e) gli eventuali proventi e il titolo di loro provenienza.