Art. 23 - Istanza avverso il risultato di gara - FIPAV -
1. L'istanza può essere proposta dalla sola società che si ritenga danneggiata e la cui squadra abbia partecipato alla gara.
2. Con l'istanza possono essere fatti valere tutti i motivi che secondo i Regolamenti della FIPAV o le Regole di Gioco impediscono l'omologa della gara con il risultato verificatosi nel campo.
3. A pena di inammissibilità, l'istanza deve essere preannunciata dal capitano della squadra al primo arbitro, verbalmente, al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione. Il primo arbitro è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio nel referto ed il capitano della squadra ha diritto di accertare l'avvenuta annotazione. In difetto di questa annotazione l'istanza è inammissibile.
4. Sempre a pena d'inammissibilità, entro quindici minuti dalla conclusione della gara, l'istanza deve essere confermata per iscritto dal capitano o da un dirigente del sodalizio al primo arbitro.
5. L'istanza è inammissibile se la squadra non abbia portato a termine la partita per ritiro dal terreno di gioco, ovvero se a motivo dell'istanza sono addotte censure che attengono alla discrezionalità tecnica del direttore di gara.
6. A pena di inammissibilità, l'istanza, unitamente ai motivi, deve essere inoltrata entro ventiquattro ore e comunque entro il primo giorno feriale successivo dalla conclusione della gara all'affiliato avversario e, affinché possano tenerne conto in sede di omologazione, al Giudice Sportivo Nazionale e ai Giudici Sportivi Territorialicompetenti. Contro la omologazione è ammesso reclamo d'urgenza presso la Corte Sportiva di Appello.
7. I termini stabili nei commi precedenti sono perentori.