(Art. 23) Istituto della domiciliazione

1. Può assumere la qualifica di agente sportivo domiciliato e ottenere l'iscrizione nel relativo elenco il soggetto che, contestualmente: 

(i) sia residente da almeno un anno in uno Stato diverso dall'Italia (da San Marino e dalla Città del Vaticano); 

(ii) sia abilitato da almeno un anno ad operare quale agente sportivo dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato, nel cui Registro risulta regolarmente iscritto, ovvero dalla Federazione internazionale di riferimento; 

(iii) nel corso dell'ultimo anno, abbia ricevuto e effettivamente eseguito almeno due mandati; fatti salvi i poteri di verifica della Commissione CONI agenti sportivi di cui al comma 5.

2. La domiciliazione, che deve essere effettuata presso un agente regolarmente iscritto al Registro nazionale di cui al precedente art.3, co.1, lett.a) e b), determina:

a) l'obbligo di depositare in sede di domanda l'accordo di collaborazione professionale alla Commissione CONI agenti sportivi, unitamente al certificato storico di residenza, a documentazione probante l'iscrizione da almeno un anno nel Registro della federazione sportiva nazionale dello Stato di residenza, ovvero presso la Federazione internazionale di riferimento, ed al certificato di inserimento nell'elenco del Registro federale relativo agli agenti sportivi domiciliati, rilasciato dalla Federazione sportiva nazionale professionistica; 

b) l'obbligo del domiciliatario di incassare i compensi derivanti dai contratti di mandato e, conseguentemente, corrispondere la quota parte dei compensi di spettanza all'agente sportivo domiciliato secondo i termini e le modalità riportate nell'accordo di collaborazione professionale. Rimane fermo l'obbligo del domiciliatario e dell'agente sportivo domiciliato, ognuno per quanto di ragione e nel rispetto dell'ordinamento nazionale di appartenenza, di curare tutti gli adempimenti di natura fiscale, compresi i relativi versamenti;

c) la responsabilità anche del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute dall'agente sportivo domiciliato;

d) l'obbligo in capo all'agente sportivo domiciliato e al domiciliatario di agire congiuntamente nell'ambito del mandato, fermo restando che quest'ultimo è tenuto ad operare secondo le istruzioni dell'agente sportivo domiciliato.

3. L'iscrizione nell'elenco di cui all'art.3, comma 1, lett. f), ha validità per l'anno solare e in corrispondenza a quella del domiciliatario al Registro nazionale e per essa trova applicazione l'istituto del rinnovo.

4. Ai fini dell'iscrizione e mantenimento nel Registro nazionale, l'agente sportivo domiciliato deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), k), l), m), e ai fini dell'iscrizione della società, attraverso cui il medesimo organizza imprenditorialmente la propria attività, essa deve risultare nel contratto di collaborazione e devono ricorrere le condizioni di cui all'art.19, comma 2, del presente Regolamento.

5. La Commissione CONI Agenti Sportivi si riserva di richiedere al domiciliatario ed all'agente sportivo domiciliato ogni chiarimento e documentazione ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 4. La Commissione CONI agenti sportivi, altresì, si riserva la facoltà di chiedere alla federazione sportiva nazionale professionistica di appartenenza i contratti di mandato depositati con riferimento all'iscrizione nell'elenco domiciliati, al fine di verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.