Art. 23 L’attività della categoria giovanissimi

1. L'attività della categoria "Giovanissimi" è a carattere competitivo ed è obbligatoria per le società delle Leghe Professionistiche e per le società di "Serie D", di Eccellenza e di Promozione della Lega Nazionale Dilettanti, salvo i poteri di dispensa previsti nei rispettivi regolamenti, e si svolge secondo i criteri del Settore e si articola in:

a) Campionato Nazionale Under 15, riservato alle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico. A partire dalla stagione sportiva 2016/2017, il Campionato si articolerà in:
- Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B, riservato alle sole società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B;

- Campionato Nazionale Under 15 Divisione Unica Lega Pro, riservato alle sole società della Lega Italiana Calcio Professionistico;

b) Campionato Regionale: è organizzato dai Comitati Regionali L.N.D. quando si siano avute domande di partecipazione di società aventi sede nel territorio dei vari Comitati dipendenti in numero sufficiente a comporre almeno un girone;

c) Campionati Provinciali e Locali: sono organizzati dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e dalle Delegazioni Provinciali e Locali L.N.D. nell'ambito della propria giurisdizione.

2. Le gare della categoria "Giovanissimi" vengono disputate in due tempi da 35 minuti ciascuno. Gli eventuali tempi supplementari hanno la durata di 10 minuti ciascuno.
L'attività ufficiale della categoria "Giovanissimi" viene disciplinata all'inizio della stagione sportiva.

3. II Consiglio Direttivo del Settore stabilisce annualmente i criteri di ammissione delle società all'attività Regionale nonché le modalità di svolgimento delle fasi di finale nazionale.