Art. 23 Licenza D
1. Gli Allenatori Licenza D sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di Eccellenza, Promozione, I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili "Juniores Nazionali", "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti. Il tesseramento Licenza D è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.
2. L'abilitazione Licenza D si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali o territoriali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alla Lega Nazionale Dilettanti o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.
3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi territoriali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale.
4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce titolo preferenziale per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.
NORMA TRANSITORIA
Il comma 1 entra in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.