Art. 23 – Norme transitorie
1. I mandati sottoscritti dagli agenti sportivi, privi di titolo abilitativo unionale equipollente, iscritti alla sezione agenti sportivi stabiliti del Registro nazionale entro la data del 14 maggio 2020, conservano efficacia fino alla loro naturale scadenza e comunque per un periodo massimo di due anni dal loro deposito presso la Commissione Federale Agenti Sportivi. Per essi è in ogni caso precluso il rinnovo tacito.