Art. 23 – Registro delle notizie di illecito
1. Presso la Commissione Federale Agenti Sportivi è istituito un Registro nel quale devono essere annotate, con numero progressivo e data di ricezione, le notizie di illecito pervenute.
1. Presso la Commissione Federale Agenti Sportivi è istituito un Registro nel quale devono essere annotate, con numero progressivo e data di ricezione, le notizie di illecito pervenute.