Art. 23 Visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo

1. Il cavallo atleta per svolgere attività sportiva è sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o della FitetrecAnte o dell'Ente di Promozione Sportiva presso i quali il cavallo è tesserato.

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