Art.24 – Assemblea Nazionale: composizione e convocazione - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -
1. L'Assemblea Nazionale è composta dagli associati alla FIPAV regolarmente affiliati ed aventi diritto di voto alla data della sua celebrazione.
2. È il massimo Organo della Federazione e ad essa spettano compiti deliberativi. Le sue decisioni possono essere modificate solo da delibere assunte in una successiva Assemblea.
3. Le Assemblee Nazionali sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante comunicazione di posta elettronica certificata (PEC), ovvero, nel caso in cui l'affiliato non disponga di PEC, a mezzo raccomandata postale, spedita alle società almeno 60 giorni prima della data stabilita, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale. La convocazione, con gli allegati è altresì pubblicata sulla homepage del sito internet federale.
3bis. Nel caso di Assemblea Nazionale elettiva, le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.
4. Il Consiglio Federale fissa anche l'ordine del giorno contenente le materie da trattare nell'Assemblea. Il Consiglio Federale è obbligato ad inserire suppletivamente nell'ordine del giorno le materie che gli siano state proposte da almeno un decimo degli aventi diritto a voto entro il termine di 15 giorni dalla convocazione dell'Assemblea.
5. La FIPAV adotta tutte le iniziative necessarie a favorire la massima partecipazione degli aventi diritto a voto all'Assemblea Nazionale.