Art. 24 – Comunicazioni
1. La Commissione Federale Agenti Sportivi invia i provvedimenti assunti e ogni comunicazione relativa ai procedimenti disciplinari, via pec o posta ordinaria, esclusivamente agli indirizzi risultanti sul Registro Federale.
1. La Commissione Federale Agenti Sportivi invia i provvedimenti assunti e ogni comunicazione relativa ai procedimenti disciplinari, via pec o posta ordinaria, esclusivamente agli indirizzi risultanti sul Registro Federale.