Art. 24 Consiglio direttivo sezionale
1. Il Presidente di Sezione nomina, nei limiti derivanti dai componenti di diritto e di quelli massimi complessivi, i componenti del CDS specificandone le singole attribuzioni comprese quelle di segretario, cassiere e formatore degli associati sul Codice Etico e di Comportamento e, all'atto dell'insediamento dello stesso, provvede a designare il Vice Presidente; per le Sezioni con più di centoventi associati può designare due Vice Presidenti, ad uno dei quali assegna funzioni vicarie. Le attribuzioni e le deleghe non eliminano la responsabilità del Presidente di Sezione per tutta l'attività sezionale. Il CDS può essere integrato con i referenti di settore, senza diritto di voto.
2. Il Consiglio Direttivo Sezionale (CDS) dura in carica una stagione sportiva e, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, è composto dal seguente numero di consiglieri, ivi compresi quelli aventi l'attribuzione di Organo Tecnico Sezionale, se nominato, di Vice Presidente, di collaboratore per il Calcio a 5, di segretario e cassiere:
a) da due a otto consiglieri per le Sezioni fino a cento associati;
- da nove a dodici consiglieri per le Sezioni aventi da centouno a duecento associati;
- da tredici a sedici consiglieri per le Sezioni aventi da duecentouno a trecento associati;
- da diciassette a venti consiglieri per le Sezioni aventi più di trecento associati;
b) dai candidati a Presidente di Sezione i quali, pur non riuscendo eletti, abbiano riportato almeno il 25% dei voti validamente espressi; essi entrano a far parte di diritto del CDS per l'intero quadriennio olimpico, fatte salve sopravvenute dimissioni o altri impedimenti definitivi, e la loro presenza non comporta la sottrazione di un eguale numero di consiglieri di nomina presidenziale ai sensi del precedente comma 2, ma costituisce valore aggiunto.
3. Qualora l'organico sezionale dovesse diminuire nel corso del quadriennio, la composizione del CDS rimarrà numericamente invariata; può variare, invece, in caso di aumento dell'organico sezionale nel corso del quadriennio.
4. Il CDS è convocato, di norma, almeno ogni due mesi e le sue riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice sugli argomenti di pertinenza della vita sezionale posti all'ordine del giorno dal Presidente di sezione. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
5. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate.
6. Il componente del CDS che non partecipi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni, anche non consecutive, nella stagione sportiva, è dichiarato decaduto dalla carica con determinazione del Presidente di Sezione.
7. La sostituzione di un componente il CDS a seguito di vacanza della carica, per qualsiasi motivo, avviene mediante nuova nomina da parte del Presidente di Sezione e gli eventuali componenti nominati nel corso della stagione sportiva cessano automaticamente dalle funzioni il 30 giugno successivo.
8. Le dimissioni, la decadenza o l'impedimento permanente del Presidente sezionale comportano la decadenza del CDS, che resta in carica in prorogatio per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione sotto la direzione del Vice Presidente, in conformità all'art. 23, comma 4, e fino all'elezione del nuovo Presidente sezionale, da indire entro novanta giorni.
9. Alle riunioni del CDS possono essere invitati altri associati ed i collaboratori in relazione al loro specifico incarico o competenza.
10. Ai componenti e agli eventuali collaboratori del CDS, è consentito svolgere l'attività tecnica nell'Organo di inquadramento.