Art. 24 - Decisione - FIPAV -

1. Il Giudice Sportivo adotta la pronuncia senza indugio e comunque prima della disputa di gare del turno successivo.

2. In caso di impedimento, fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è comunicata tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria.

3. Prima della pronuncia, in caso di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

4. Il Giudice Sportivo, qualora ravvisi dall'esame degli atti situazioni che integrino gli estremi per l'applicazione di una misura cautelare ai sensi dell'art.38, comma 2, ovvero che comunque eccedano la propria competenza, come stabilita all'art 16, comma 2, rimette senza indugio gli atti alla Procura Federale, assunti, ove possibile, i provvedimenti relativi alla regolarità ed omologazione della gara.