Art. 24 – Norme finali
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le società sportive e i calciatori sono tenuti a comunicare alla Commissione Federale Agenti Sportivi, che li rende disponibili sul sito istituzionale della FIGC entro il 31 marzo successivo, i dati relativi ai corrispettivi erogati nel corso dell'anno ad agenti sportivi, secondo il modello adottato dal CONI su proposta della FIGC. La mancata comunicazione dei dati da parte dei calciatori e delle società sportive, costituisce violazione disciplinare e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, inoltre, la Commissione Federale Agenti Sportivi rende disponibili sul sito istituzionale della FIGC l'elenco delle transazioni in cui gli agenti sportivi hanno prestato nell'anno precedente la loro attività in favore di società sportive.
3. Tutti gli atti e le comunicazioni di cui al presente Regolamento devono essere trasmesse alla Commissione Federale Agenti Sportivi a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. La Commissione Federale Agente Sportivi invia gli atti e le comunicazioni di pertinenza dell'agente sportivo all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dallo stesso all'atto dell'iscrizione al Registro federale.
5. Gli agenti sportivi devono effettuare i pagamenti in favore della FIGC esclusivamente tramite bonifico bancario, fornendo alla Commissione Federale Agenti Sportivi copia della contabile bancaria con evidenziazione del Codice di Riferimento Operazione (CRO) ovvero del TRN (Transaction Reference Number). L'agente sportivo deve effettuare i bonifici esclusivamente da intermediari bancari del Paese di residenza. Per gli agenti sportivi residenti fuori da SEPA saranno considerati esclusivamente i pagamenti effettuati in conformità alla vigente normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 231/2007 e s.m.i..
6. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento CONI Agenti Sportivi.