Art. 24 Presidente federale e Vice-Presidenti
1. Il Presidente federale rappresenta la FIGC nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale. Ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione;
2. II Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di ordine amministrativo, tecnico e sportivo corrispondenti alle attribuzioni nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale; riconosciute dal presente Statuto alla FIGC e non specificamente devolute ad altri organi e non rientranti nella gestione amministrativa della Federazione spettante al Segretario generale.
3. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, nonché, nelle materie di cui all'art. 25, il Comitato di presidenza, può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di competenza del Consiglio federale. Tali provvedimenti vanno sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi.
4. Il Presidente convoca almeno ogni bimestre e presiede il Comitato di presidenza e il Consiglio federale.
5. I candidati all'elezione di Presidente federale devono presentare la candidatura ai sensi dell'art 21, comma 4. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.
6. Il Presidente è eletto, anche in caso di ballottaggio, con la metà più uno dei voti esprimibili dai presenti accreditati in assemblea. Le votazioni di cui al presente comma avvengono con voto segreto e ponderato ai sensi dell'art. 20, comma 2.
7. Nella prima riunione utile, il Consiglio federale elegge due Vice-Presidenti. Il Vice- Presidente che consegue il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello designato dal Presidente, assume la carica di Vice-Presidente vicario. In caso di dimissioni o decadenza di un Vice-Presidente, il Consiglio federale procede alla sostituzione.
8. I Vice-Presidenti, oltre le funzioni loro attribuite dal presente Statuto o ad essi delegate dal Presidente, svolgono funzioni sostitutive e di rappresentanza legale della FIGC in assenza o impedimento del Presidente. Tali funzioni sono svolte, nell'ordine, dal Vice- Presidente vicario, dall'altro Vice-Presidente, da un componente del Consiglio federale per anzianità di età.
9.In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente l'intero Consiglio federale. In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l'intero Consiglio federale. L'espletamento dell'ordinaria amministrazione, e l'adozione di atti conservativi o indifferibili, è garantita in prorogatio dal Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente federale, è garantita in prorogatio dal Vice Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri, il Consiglio federale e il Presidente decadono immediatamente, e a quest'ultimo spetta in prorogatio l'ordinaria amministrazione e l'adozione di atti conservativi ed indifferibili, fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria. In ogni caso, l'Assemblea viene tenuta senza indugio ai sensi dell'art. 21, comma 3, del presente Statuto e comunque entro 90 giorni dall'accertamento dell'evento.
10. Il Presidente resta in carica per un quadriennio. Il Presidente e i componenti degli organi direttivi nazionali e territoriali non possono svolgere più tre mandati.