Art. 24 – Requisiti per il riconoscimento delle Discipline sportive associate

1. Il Consiglio Nazionale del CONI riconosce, in conformità all'apposito regolamento, le Discipline sportive associate che rispondano ai requisiti di:

a) svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza internazionale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;

b) tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzativa;

c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità nonché conforme alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI;

d) assenza di fini di lucro.

2. Il Consiglio Nazionale riconosce una sola Disciplina sportiva associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione sportiva nazionale. Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti, il Consiglio Nazionale del CONI invita le parti interessate a costituire un soggetto federativo comune. Ove non si addivenga ad un accordo, il Consiglio Nazionale del CONI promuove un'intesa volta alla costituzione di un unico soggetto federativo. Ove non si addivenga all'intesa, il Consiglio Nazionale del CONI può riconoscere la Disciplina sportiva associata composta dai soli soggetti che vi hanno aderito.

3. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove Discipline sportive associate è concesso a norma del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale.