(Art. 24) Responsabile unico del procedimento
1. Il CONI nomina un Responsabile unico del procedimento (RUP) al fine di garantire, mediante le funzioni di vigilanza, il regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento, attraverso:
a) la valutazione, ai fini istruttori o successiva, delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti inerenti all'iscrizione al Registro ed ogni fase connessa e/o successiva, nonché l'accreditamento dei corsi di formazione;
b) la verifica dello svolgimento dell'esame di abilitazione;
c) la richiesta, ove necessario, di idonea integrazione documentale;
d) la cura delle comunicazioni e delle pubblicazioni inerenti agli indicati procedimenti;
e) la trasmissione degli atti alla Commissione CONI agenti sportivi, a seguito dell'istanza degli interessati, per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
f) proposte di modifiche della normativa richiamata.
2. Il RUP, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lett. c), è coadiuvato dall'assistenza segretariale.